Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,
VISTA la propria Ordinanza n. 17/97 datata 21.06.1997 – Regolamento del Circondario Marittimo di La Maddalena;
VISTE le proprie Ordinanze n. 8/06 e n. 24/06 rispettivamente datate 08.03.2006 e 26.05.2006 intese a regolamentare la “assegnazione ed utilizzazione degli accosti nel porto commerciale di La Maddalena”;
VISTA la propria Ordinanza n. 76/06 datata 23.10.2006 – Regolamento per il disarmo di Navi mercantile;
VISTA la propria Ordinanza n. 29/12 datata 04.05.2012 – Applicazione del Decreto Interministeriale 2 marzo 2012 recante “Disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione delle aree sensibili nel mare territoriale”;
VISTA la propria Ordinanza n. 23 in data 29.03.2013, relativa all’interdizione della banchina Maggior Leggero (cd. Banchina Poste) per indisponibilità tecnica;
VISTA la determinazione n. 330 in data 29.05.2012 dalla Direzione Generale Servizi Appalti e Gestione dei Sistemi di Trasporto dell’Assessorato dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna, che ha stabilito per il periodo (entro e non oltre) il 15.06.2012 – 31.12.2015, e salvo variazioni e/o proroghe, il programma d’esercizio dei servizi di collegamento (linee residuali) di trasporto pubblico marittimo di persone e veicoli per la tratta la Maddalena – Palau e viceversa alle Compagnie di Navigazione “N.G.I. S.p.A.”, “ENERMAR TRASPORTI S.r.l.” e “Delcomar S.r.l.”
VISTE le diverse successive determinazioni della stessa competente Direzione Generale Servizi Appalti e Gestione dei Sistemi di Trasporto dell’Assessorato dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna relative al quadro orario invernale ed estivo dei collegamenti marittimi per gli anni 2012 e 2013, nonché i consequenziali provvedimenti ordinativi questa Autorità Marittima recettivi delle determinazioni di competenza assunte con riferimento, appunto, al quadro orario vigente per i relativi periodi di cui trattasi;
VISTA da ultimo, la Determinazione n. 583 datata 16.09.2013, come rettificata ed integrata con Determinazione n. 611 in data 26.09.2013, assunta al prot. n. 16831 del 27.09.2013, con la quale la competente Direzione Generale Servizi Appalti e Gestione dei Sistemi di Trasporto dell’Assessorato dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna ha rimodulato il quadro orario invernale (periodo dal 01.10.2013 al 31.03.2014) dei collegamenti marittimi assicurati dalla società di navigazione Saremar S.p.A. e Delcomar s.r.l. tra i porti di La Maddalena e Palau (e viceversa);
RITENUTO necessario adeguare le previsioni di cui all’Ordinanza n. 51/2013 in data 30.05.2013, come modificata ed integrata con successiva Ordinanza n. 64/13 del 14.06.2013, recependo le determinazioni, da ultimo, adottate dalla competente Direzione Generale Servizi Appalti e Gestione dei Sistemi di Trasporto dell’Assessorato dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna ai fini della rimodulazione del quadro orario invernale (periodo dal 01.10.2013 al 31.03.2014) dei collegamenti marittimi assicurati dalla società di navigazione Saremar S.p.A. e Delcomar s.r.l. tra i porti di La Maddalena e Palau (e viceversa);
VISTI gli articoli 17 – 30 – 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
RENDE NOTO
che per effetto del coordinato disposto delle sopra richiamate Determinazioni n. 583/2013 e n. 611/2013 la Direzione Generale del Servizio Appalti e Gestione dei Sistemi di Trasporto dell’Assessorato dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna ha rimodulato il quadro orario invernale (periodo dal 01.10.2013 al 30.03.2014) dei collegamenti marittimi assicurati dalle Compagnie di Navigazione “Saremar S.p.A.” e “Delcomar srl” tra i porti di La Maddalena e Palau e viceversa, secondo il programma di esercizio, allegato alla predetta determinazione n. 583/2013, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ordinativo.
ORDINA
– ARTICOLO 1 – INTERVALLO TRA LE PARTENZE
Le Unità Navali in servizio di linea fra i porti di La Maddalena e Palau sono soggette ad un intervallo minimo fra le partenze pari a 30 minuti primi dalle ore 01.00 alle ore 04.59; al fine di garantire un livello adeguato di Sicurezza in mare dalle ore 05.00 alle ore 00.59 l’intervallo minimo fra le partenze è pari a 15 minuti primi.
– ARTICOLO 2 – ORARI PARTENZE
A partire dal 01 ottobre 2013 e fino al 31 marzo 2014 gli orari di partenza dei MM/TT t.p. dai porti di La Maddalena e Palau sono disciplinati dall’annessa “Tabella”, che costituisce – recependo le determinazioni di competenza assunte con la predetta Determinazione n. 583 del 16.09.2013, come rettificata ed integrata con Determinazione n. 611 in data 26.09.2013, dalla Direzione Generale del Servizio Appalti e Gestione dei Sistemi di Trasporto dell’Assessorato dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna – parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza.
– ARTICOLO 3 – DISCIPLINA ACCOSTI – PORTO DI LA MADDALENA
In relazione al solo periodo temporale di effettivo esercizio per l’espletamento dei singoli servizi, l’assegnazione degli accosti nel Porto di La Maddalena viene disposta da questa Autorità Marittima secondo criteri prettamente tecnico-nautici e di sicurezza della navigazione correlati alle caratteristiche tecniche delle Unità Navali attualmente impiegate sulla tratta t.p. La Maddalena/Palau nonché alla tipologia delle banchine in uso.
Gli accosti sono disciplinati secondo i seguenti criteri di massima, fatto salve eventuali modifiche dettate da possibili successive esigenze particolari, e comunque opportunamente disposte ed autorizzate di volta in volta dal Comandante del Porto per il tramite dell’Ufficio Nostromo:
– MM/TT SAREMAR Banchina Corazzata Roma/Zonza;
– M/T DELCOMAR Banchina Albini/Zonza.
– ARTICOLO 4 – DISCIPLINA ACCOSTI NON OPERATIVI (SOSTE) – PORTO DI LA MADDALENA
Gli accosti non operativi (soste) saranno di volta in volta autorizzati da questa Autorità Marittima nelle more della definizione di una specifica disciplina degli stessi.
– ARTICOLO 5 – DISCIPLINA ACCOSTI OPERATIVI -PORTO DI PALAU
In relazione al solo periodo temporale di effettivo esercizio per l’espletamento dei singoli servizi, l’assegnazione degli accosti nel Porto di Palau viene disposta dalla locale Autorità Marittima secondo criteri prettamente tecnici/nautici e di sicurezza della navigazione correlati alle caratteristiche tecniche delle Unità Navali attualmente impiegate sulla tratta t.p. La Maddalena/Palau nonché alla tipologia delle banchine in uso.
Gli accosti sono disciplinati secondo i seguenti criteri di massima, fatto salve eventuali modifiche dettate da possibili successive esigenze particolari, e comunque opportunamente disposte ed autorizzate di volta in volta dal Comandante del Porto di Palau:
– M/T SAREMAR Accosto n. 1 (lato Ponente);
– M/T DELCOMAR Accosto n. 3 (lato Levante) – 4 – 5;
– ARTICOLO 6 – DISCIPLINA ACCOSTI NON OPERATIVI (SOSTE) – PORTO DI PALAU
Gli accosti non operativi (soste) saranno di volta in volta autorizzati dalla locale Autorità Marittima nelle more della definizione di una specifica disciplina degli stessi.
– ARTICOLO 7 – TITOLO DI IMBARCO VEICOLI/PASSEGGERI
In entrambi i porti di La Maddalena e Palau è fatto assoluto divieto di imbarcare a bordo dei MM/TT t.p. veicoli e/o passeggeri senza idoneo titolo di imbarco, salvo che a bordo non sia presente idonea postazione abilitata a bigliettare. In considerazione di ciò è fatto assoluto divieto ritirare ai conducenti dei veicoli e/o ai passeggeri i documenti di identità al fine di regolarizzare il titolo di imbarco al successivo porto di arrivo. Per motivi di sicurezza, è fatto altresì obbligo ai Comandi Nave, prima dell’arrivo in porto, disporre ai conducenti dei Pullman di imbarcare tutti i loro passeggeri e solo dopo consentire lo sbarco nel porto di arrivo.
– ARTICOLO 8 – SERVIZIO INCOLLONAMENTO VEICOLI
In entrambi i porti di La Maddalena e Palau le Società Armatrici dei MM/TT t.p. dovranno predisporre, all’interno degli spazi a loro destinati e ciascuna per quanto di propria competenza, un Servizio idoneo con personale dedicato per tutto l’arco dell’anno al fine di assicurare l’ordinato incolonnamento nonché il regolare ordine di avvio dei veicoli dalle zone di attesa per l’imbarco sulle Unità in partenza. Tale personale dovrà essere riconosciuto dall’utenza a mezzo di “pettorina” riportante la scritta della Società per la quale presta servizio, e agirà sotto le dirette dipendenze dei Comandanti delle Unità Navali, nonché sotto la diretta sorveglianza dell’Autorità Marittima.
– ARTICOLO 9 – VEICOLI IN ATTESA DI IMBARCO
Tutti i veicoli previsti imbarcare nei Porti di La Maddalena e Palau dovranno adeguatamente incolonnarsi all’interno delle apposite corsie di canalizzazione, regolarmente individuate da idonea segnaletica orizzontale di colore bianco. A tal fine, l’ingresso nelle Aree Portuali sarà consentito nell’arco temporale strettamente necessario a garantire il cronologico ordine di imbarco sui MM/TT in partenza e l’ordinato incolonnamento. I conducenti dei veicoli dovranno, altresì, attenersi diligentemente alle indicazioni fornite dal personale di terra preposto all’incolonnamento.
– ARTICOLO 10 – SOSPENSIONE DELLE CORSE
Eventuali motivate sospensioni delle corse dovranno essere TEMPESTIVAMENTE segnalate da parte del Comandante del Mototraghetto a questa Autorità Marittima tramite chiamata Radio o comunicazione telefonica e successivamente documentate mediante la presentazione dell’Estratto del Giornale Nautico (parte II^); ciò non esime il Comandante dell’Unità dalla Dichiarazione di Evento Straordinario ex art. 182 Codice della Navigazione.
– ARTICOLO 11 – COMUNICAZIONI ALL’UTENZA
Le informazioni inerenti gli orari del servizio di linea (tariffe, punto di imbarco, durata del servizio etc…) dovranno essere curate esclusivamente dalle Società Armatrici a mezzo di appositi mezzi pubblicitari e presso le biglietterie. Ogni qual volta si dovesse verificare una totale o parziale sospensione di corse, e’ fatto obbligo alle Società Armatrici dei MM/TT t.p. porre in essere immediate ed idonee iniziative finalizzate ad informare l’utenza della situazione in atto sia nel porto di La Maddalena che in quello di Palau;
– ARTICOLO 12 – COMUNICAZIONI DELLE PARTENZE
I Comandanti delle Unità Navali in servizio di linea hanno l’obbligo di comunicare via radio alla dipendente Sala Operativa, utilizzando il canale 13 VHF, ogni “partenza” effettuata dai porti di La Maddalena e Palau; tale comunicazione deve avvenire, ai fini della Sicurezza della Navigazione, al termine della manovra di disormeggio, e più precisamente alla chiusura della rampa di imbarco.
– ARTICOLO 13 – RITARDI DELLE PARTENZE
Gli orari degli Accosti devono essere RIGOROSAMENTE rispettati ai fini della Sicurezza della Navigazione; eventuali motivati e documentati ritardi in partenza devono essere IMMEDIATAMENTE comunicati, da parte del Comandante del Mototraghetto a questa Autorità Marittima, tramite chiamata Radio o comunicazione telefonica, al fine di ottenere l’autorizzazione per l’effettuazione della partenza ad un nuovo orario stabilito da questa Capitaneria di Porto.
– ARTICOLO 14 – CORSE STRAORDINARIE
Eventuali corse straordinarie dovranno essere preventivamente richieste a questa Autorità Marittima per poter essere valutate, con criteri di urgenza, occasionalità e compatibili con l’intervallo di tempo dettato dalla Sicurezza della Navigazione, per la successiva autorizzazione.
– ARTICOLO 15 – TERMINE AUTORIZZAZIONE ALL’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI
In considerazione dell’esigua disponibilità delle banchine operative che caratterizzano i porti di La Maddalena e Palau, è fatto obbligo alle Unità Navali, entro e non oltre dieci giorni dal termine delle autorizzazioni per l’esercizio dei servizi di trasporto marittimo pubblico di linea residuale, lasciare liberi gli “accosti”.
– ARTICOLO 16 – ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI
La presente Ordinanza entra in vigore dal 01.10.2013 ed abroga ogni altra disposizione in materia precedentemente adottata da questa Autorità marittima che risulti in contrasto con la presente.
– ARTICOLO 17 – OSSERVANZA
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le disposizioni della presente Ordinanza, la cui pubblicità è assicurata, ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, mediante affissione all’albo di questa Capitaneria di porto, opportuna diffusione tramite gli organi di informazione e la pubblicazione nella pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze.
I contravventori alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non configuri diverso e/o più grave reato anche ambientale, ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che potranno derivare dai loro comportamenti e/o dalle loro azioni.-
La Maddalena, 28 settembre 2013
Firmato in originale
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Luigi D’ANIELLO
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