IL PRESIDENTE
VISTA la Legge 10/94 di istituzione del Parco Nazionale dell’Arcipelago de La Maddalena sul territorio del Comune stesso;
VISTO il DPR del 17 maggio 1996, recante l’Istituzione dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago de La Maddalena;
VISTA la Legge quadro sulle aree protette n. 394/91 e relative modifiche apportate dalla Legge 426/98 del 14/12/98;
CONSIDERATO che:
- la spiaggia del Cavalieri situata nella parte orientale dell’isola di Budelli a nord dell’Arcipelago di La Maddalena rappresenta uno tra gli elementi di maggiore pregio ambientale e significatività economica in termini di capitale naturale dell’Arcipelago;
- l’arenile presenta un’ampiezza variabile molto ridotta (~ 5 m di larghezza in media) che diminuisce gradualmente verso la parte occidentale dell’arenile;
- la lunghezza del lido è di circa 200 m, suddiviso in due piccole rade caratterizzate da scogli affioranti, nel cui retro dunale si trova un piccolo stagno popolato da fauna ed avifauna endemica;
- la duna prospiciente la spiaggia risulta maggiormente sviluppata nel settore orientale del lido, dove è ricoperta da una fitta vegetazione arborea autoctona;
- la spiaggia sommersa presenta basse pendenze con un decadimento costante verso l’isola di Santa Maria;
- l’intera spiaggia ricade nella zona TB del DPR istitutivo del 17 maggio 1996, ossia di riserva generale che prevede il divieto di raccogliere e danneggiare la flora endemica o rara, prelevare specie animali e formazioni minerali, di accendere fuochi e campeggiare liberamente;Ente Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena Via Giulio Cesare n. 7 PRESO ATTO della relazione del IAMC-CNR del 2018, secondo la quale, dal 1998 ad oggi, la duna della spiaggia risulta essere in lento arretramento, essendosi ridotta di circa la metà del suo volume totale, individuando tra le plausibili cause la modifica/riduzione del limite superiore della prateria di Posidonia Oceanica per via degli elevati ancoraggi che avvengono in quella zona dell’Arcipelago, nonché gli elevati impatti antropici sulla spiaggia emersa che conducono all’asportazione di considerevoli quantità di sabbia;APPURATO che il sovraccarico antropico, oltre alla movimentazione/asportazione di sabbia (volontaria e involontaria) legata alla fruizione dei sentieri e dell’arenile, nonché all’uso improprio di borse, asciugamani, scarpe e ombrelloni, comporta una specifica compattazione e spianamento della spiaggia, rendendola vulnerabile all’erosione delle prime mareggiate autunnali;VALUTATO che la suddetta sperimentazione prevede la piantumazione della fanerogama marinaASSUNTO che sulla spiaggia del Cavalieri sarà vietato l’accesso e il calpestio dell’arenile;ATTESO che la piantumazione di Posidonia Oceanica negli specchi acquei prospicienti la spiaggia del Cavalieri porterà ad un beneficio delle condizioni geomorfologiche della spiaggia;VISTA l’urgente necessità di provvedere all’adozione di una determinazione provvedimentale ordinatoria, contingibile e limitata nel tempo, volta ad arginare un processo di tipo degenerativo in atto, che consenta anche l’applicazione di studi più specifici dell’erosione costiera senza l’interferenza e/o alterazione dell’uomo sul “sistema” di studio;ATTESO che la competenza dell’atto in esame si incardina in capo al Legale Rappresentante dell’Ente, nella figura del Presidente, che può adottare provvedimenti urgenti e indifferibili;DATO ATTO che l’esigenza di proteggere l’isola di Budelli aveva già trovato attuazione in uno specifico decreto del Ministero dell’Ambiente del 29 luglio 1992, inglobato successivamente dalle norme di salvaguardia ambientale di cui al D.P.R. del 17 maggio 1996, allo scopo di inquadrare le azioni di tutela ambientale in maniera organica all’intero di tutto l’Arcipelago di La Maddalena;CONSIDERATO che l’efficacia nel tempo del provvedimento ordinatorio è necessariamente limitato, in quanto esso esaurisce i suoi effetti o al più, può avere efficacia fino a quando perdura la necessità che ne ha legittimato l’emanazione;DATO ATTO che la protezione del patrimonio naturale è un interesse pubblico che deve essere perseguito dall’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago de La Maddalena, in capo al quale si incardina la competenza attributiva della potestà provvedimentale;CONSIDERATO che gli atti che costituiscono l’esercizio del potere sono adeguatamente motivati, indicando le ragioni in base alle quali si è pervenuti alla soluzione in concreto adottata;TENUTO CONTO infine che tale provvedimento verrà pubblicizzato con mezzi idonei in quanto destinati ad avere efficacia sia nella generalità dei soggetti che di più soggetti determinati;
- CONSIDERATO che il Parco ha effettuato anche interventi fitosanitari su numerose specie vegetali presenti all’interno dell’isola di Budelli, contro fitopatie fungine diffuse e che tale cura deve essere garantita e salvaguardata anche in futuro;
- ATTESO che sono stati rispettati i limiti interni ed esterni del giusto procedimento;
- VALUTATO altresì che l’atto “de quo” risulta essere coerente con anteriori atti dello stesso procedimento e precisamente con gli atti istruttori ed i pareri espressi, rispettando il principio di uguaglianza sostanziale per parità di trattamento in identiche situazioni;
- VISTA la necessità di provvedere alla tutela dell’interesse primario e cioè la salvaguardia e protezione dello straordinario capitale naturale dell’Arcipelago di La Maddalena;
- ESAMINATO che sussistono tutti caratteri e i presupposti affinché si emani il provvedimento “de quo”;
- CONSIDERATO che il provvedimento amministrativo è volto a fronteggiare situazioni di eccezionale urgente necessità, in quanto consente l’adozione di tutte le possibili misure, non tipizzate, per scongiurare eventi cagionativi di perdita di biodiversità o Habitat;
- CONSIDERATO che l’atto “de quo” risulta pienamente conforme ai principi generali della “mission” del Parco Nazionale, sia sotto il profilo della legittimità e rispetto del giusto procedimento amministrativo;
- ESAMINATO che sarà necessario effettuare continui monitoraggi ambientali del sito nonché prevedere una continua acquisizione di dati scientifici utili alla sua salvaguardia;
- CONSIDERATO che l’Ente Parco ha necessità di tutelare sia la spiaggia che il sistema retrodunale così come riportato in cartografia allegata alla presente per costituirne parte sostanziale e integrante del suddetto dispositivo di legge (allegato 1);
- Posidonia Oceanica, e che il suo monitoraggio, con le successive analisi morfo metriche della Spiaggia del Cavalieri dovranno eseguirsi nel corso dei prossimi anni;
- ATTESO che l’Ente Parco sta provvedendo ad effettuare delle sperimentazioni scientifiche di difesa ambientale della Posidonia Oceanica attraverso il Progetto Life denominato “Sea Forest” all’interno dello specchio acqueo antistante proprio alla Spiaggia del Cavalieri;
- VISTI gli esiti dello studio ambientale del 2020 relativo allo “Stato eco-geomorfologico e criticità di 7 spiagge campione nell’Arcipelago di La Maddalena” condotto dall’Università degli Studi di Cagliari, da cui si evince che l’eccessivo carico dei bagnanti, inteso come numero sostenibile in rapporto alla superficie disponibile dell’arenile, ha comportato e comporta l’innesco di processi erosivi considerevoli che devono essere contenuti;
- Tel 0789-
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O R D I N A
- il divieto assoluto di accesso all’area denominata “Spiaggia del Cavalieri”, nella parte terrestre definita dalle coordinate: 41° 17′ 10,51” N; 9° 21’ 33,41” E, e 41°17′ 12,41” N; 9° 21’ 27,99” E. Il divieto è esteso allo stagno retrodunale e alla zona di macchia mediterranea retrostante la spiaggia;
- è altresì vietato su tutta l’isola di Budelli, così come nelle altre isole dell’Arcipelago, per evitare la diffusione di fitopatie, appendere e poggiare su alberi e arbusti asciugamani, ombrelloni, tende, zaini e borse di alcun genere.
- è fatto obbligo, ogni volta che si lascia l’isola, di rimuovere dalla persona, dagli indumenti e dalle calzature, ogni accumulo di sabbia causato dal contatto con l’arenile.
- è interdetto a tutti gli utenti lo sbarco sulla spiaggia e il calpestio dell’arenile;
DISPONE
salvo che il fatto non costituisca più grave reato e fermo restando quanto sancito dal Codice della Navigazione e dalle disposizioni contenute nella Legge 394/1991 e ss. mm. e ii.:
- che le violazioni alla presente Ordinanza e previste prescrizioni siano punite, ai sensi dell’art. 30, comma 2, della Legge 394/1991 e ss. mm. e ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria, come di seguito indicato: €.900,00 con pagamento in misura ridotta di €.300,00;
- che nei casi più gravi di violazione delle disposizioni della presente Ordinanza e previste prescrizioni si applichi l’Art. 734 del Codice Penale – Distruzione o deturpamento di bellezze naturali e Art. 30, comma 3, della Legge 394/1991;
- che nei casi più gravi di violazione delle disposizioni della presente Ordinanza e previste prescrizioni che comportino il danneggiamento delle infrastrutture posizionate dall’Ente Parco, la presente Amministrazione possa richiedere il risarcimento del danno;
- che per motivi di controllo e informazione venga dislocato in loco il servizio di guide del Parco;
- che alla presente sia data la più ampia e capillare pubblica diffusione immediata e nel tempo;
- di dare mandato al Direttore per la divulgazione di tali disposizioni su tutto il territorio del
- Parco Nazionale e per la predisposizione di adeguate forme di informazione agli utenti;
- che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva con la pubblicazione all’Albo dell’Ente Parco e che sia inviata entro il termine di tre giorni agli Organi di Vigilanza, ed ai tutti gli Enti con attribuzioni in materia, per quanto di competenza e conoscenza di seguito elencati:
- Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna;
- Comando Stazione C.F.V.A. di La Maddalena;
- Comando Stazione Carabinieri di La Maddalena;
- Capitaneria di Porto di La Maddalena;
- Guardia di Finanza di La Maddalena;
- Polizia Municipale di La Maddalena
- Compagnia Barracellare di La Maddalena;
- ✓ che la presente Ordinanza sia inviata inoltre, per quanto di competenza e per conoscenza, agli Enti di seguito elencati:
- Comune di La Maddalena;
- Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna;
- Assessorato Difesa Ambiente, Assessorato Enti locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna;
- Assessorato Ambiente e Difesa del Territorio della Provincia di Olbia-Tempio;Per il periodo: tra la data di pubblicazione della presente ordinanza ed il 31/12/2022.IL PRESIDENTEDocumento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
- Ing. FABRIZIO FONNESU
- Osilo 04.05.2022
- Avverso tale provvedimento è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna; in alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro il termine di centoventi giorni.
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