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Galleria Capitaneria Di Porto La Maddalena: Ordinanza N° 73/2014

lavezzi corsicaIl Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,
VISTA la designazione dello Stretto di Bonifacio come Area di mare di particolare sensibilità (Particularly Sensitive Sea Area -PSSA) adottata in data 15 luglio 2011 con Risoluzione MEPC.204(62) del Comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione Internazionale Marittima (“IMO”);
CONSIDERATO che la predetta designazione comporta l’applicazione delle cosiddette misure associate di protezione (“associated protective measaures –APMs”) che abbiano la loro base legale nelle norme internazionali dell’Organizzazione Internazionale Marittima (IMO) o nel diritto internazionale;
CONSIDERATO che la sopra menzionata Risoluzione MEPC.204(62) descrive le seguenti misure associate di protezione:
• sistema raccomandato di rotte (già in vigore);
• obbligo di rapportazione delle navi in transito –BONIFREP (già in vigore);
• sistema di pilotaggio raccomandato.
VISTA altresì la risoluzione del Comitato per la sicurezza marittima (MSC) dell’Organizzazione Internazionale Marittima (“IMO”), MSC n. 90/28 del 31 maggio 2012, che ha richiamato le procedure da applicarsi per il sistema di pilotaggio raccomandato nelle Bocche di Bonifacio di cui alla Risoluzione MEPC.204(62);
CONSIDERATO che in aggiunta la Risoluzione IMO A.766 (18) del 17 Novembre 1993 invita i governi degli Stati membri a vietare o quantomeno a scoraggiare il passaggio nello Stretto di Bonifacio alle navi petroliere, alle navi gasiere e a quelle che trasportano merci pericolose chimiche alla rinfusa di cui alla Risoluzione MEPC.49(31) adottata il 4 luglio 1991;
CONSIDERATO altresì che sulla base di accordo italo-francese, è fatto divieto alle navi che trasportino merci pericolose delle due bandiere di transitare nello Stretto di Bonifacio ai sensi del Decreto del Ministero della Marina Mercantile 26 febbraio 1993 e ai sensi dell’Ordinanza della Prefetture di Tolone del 15 febbraio 1993;
VISTO il dispaccio n. 55468 del 11 giugno 2014 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, ha espresso il proprio orientamento circa lo strumento giuridico da utilizzarsi per la regolamentazione, in via sperimentale, del servizio di pilotaggio facoltativo nello Stretto di Bonifacio;
VISTI gli esiti della riunione operativa del 24 giugno 2014 presso la Direzione Marittima di Olbia cui hanno partecipato i titolari delle Capitanerie di porto di Olbia, Porto Torres e La Maddalena ed i capi pilota delle corporazioni dei piloti dei porti di Olbia e Porto Torres, nel corso della quale, in ossequio ai principi di razionalizzazione e di economicità dell’azione amministrativa, si è addivenuti alla determinazione di disciplinare, a titolo sperimentale, il servizio di pilotaggio raccomandato nelle Bocche di Bonifacio mediante unico provvedimento ordinativo del Capo del Circondario marittimo di La Maddalena. Tale decisione deriva dalla valutazione dei seguenti aspetti:
– il servizio di pilotaggio viene espletato per la quasi totalità all’interno delle acque di giurisdizione di detto circondario;
– la stessa area è già oggetto di monitoraggio da parte del centro VTS operativo presso quel Comando;
– il servizio di pilotaggio viene assicurato da parte di marittimi abilitati al pilotaggio nominati ai sensi dell’art. 96 del codice della navigazione da parte del Comandante del porto di La Maddalena;
CONSIDERATA la nomina, con provvedimento autorizzativo in data 30 giugno 2014, ai sensi dell’art. 96 del codice della navigazione, a marittimi abilitati al pilotaggio (pratici locali) nelle Bocche di Bonifacio dei piloti appartenenti alle Corporazioni dei piloti del porto di Olbia e Porto Torres, sulla base dell’accertamento dei rispettivi titoli professionali e della dichiarata esperienza;
CONSIDERATO che a livello internazionale è unanimemente riconosciuto che un’efficiente servizio di pilotaggio si basa, principalmente, sull’effettivo scambio di informazioni e di comunicazioni tra il pilota, il comandante della nave e il restante personale sul ponte di comando;
CONSIDERATO altresì che è altrettanto riconosciuto, a livello internazionale, che la presenza del pilota non sottrae il Comandante della nave o l’ufficiale di guardia, dai propri doveri e responsabilità circa la sicura condotta della nave;
CONSIDERATO che lo Stretto di Bonifacio è monitorato dal servizio di controllo del traffico marittimo (VTS) operato dal centro VTS della Capitaneria della Maddalena, denominato “BONIFACIO TRAFFIC” a settimane alternate con l’analogo servizio operato presso Bonifacio dalle autorità marittime francesi;
RITENUTO di dover procedere in via sperimentale, sulla base della disposizione ministeriale sopra richiamata, all’emanazione di apposito provvedimento ordinativo che determina nel dettaglio le procedure operative da seguirsi per la richiesta e lo svolgimento del servizio di pilotaggio raccomandato nelle Bocche di Bonifacio;
TENUTO CONTO degli accordi intervenuti tra la Fedepiloti e la corrispondente organizzazione francese in merito alle tariffe da applicarsi al servizio di pilotaggio facoltativo;
TENUTO CONTO della Risoluzione IMO A.893 (21) Linee guida per la pianificazione del viaggio (Guidelines For Voyage Planning);
TENUTO CONTO del Codice Internazionale per gestione della sicurezza a bordo delle navi (International Safety Management Code);
VISTI: gli artt. 17, 30, 81 e 96 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima).

RENDE NOTO CHE

A partire dal 1 luglio 2014 viene assicurato in via sperimentale da parte dei piloti appartenenti alla Corporazione piloti dei porti di Olbia e Porto Torres appositamente autorizzati dalla Capitaneria di Porto di la Maddalena, il servizio di pilotaggio in transito raccomandato all’interno delle Bocche di Bonifacio.
Tale sistema di pilotaggio, adottato in via sperimentale e provvisorio, dovrà interfacciarsi e coordinarsi con il correlato servizio della stazione di pilotaggio del Sud della Corsica (Ajaccio).
ORDINA

ART. 1: APPLICAZIONE
Le norme della presente Ordinanza si applicano alle navi di cui alla Risoluzione n. 90/28 del 31 maggio 2012 dell’IMO (Reccommendation on navigation through the Strait of Bonifacio – 3.1 Categories of ships concerned) ad eccezione delle navi che trasportano merci pericolose di bandiera italiana e francese alle quali è precluso il transito nello Stretto di Bonifacio ai sensi del Decreto del Ministero della Marina Mercantile 26 febbraio 1993 e dell’Ordinanza della Prefettura di Tolone del 15 febbraio 1993.
Il servizio di pilotaggio raccomandato avviene su richiesta del Comando della nave.

ART. 2: RICHIESTA DEL SERVIZIO DI PILOTAGGIO
Le navi che desiderano utilizzare il servizio di pilotaggio dovranno inviare al servizio di pilotaggio denominato “Bonifacio Strait pilotage” prima possibile, via email o fax agli indirizzi indicati nel sito web www.bonifaciostraitpilots.eu, le seguenti informazioni :
– nome della nave, nominativo internazionale e numero IMO;
– tipo della nave e tonnellate di stazza internazionale (gross tonnage);
– pescaggio;
– porto di destinazione, nome ed indirizzo dell’eventuale agente marittimo locale;
– punto imbarco pilota e orario stimato di arrivo (ETA).
Le navi, 24 ore prima dell’arrivo, dovranno confermare l’orario stimato di arrivo (ETA) alla stazione di pilotaggio “Bonifacio Strait pilotage” di cui al sito su indicato www.bonifaciostraitpilots.eu
Due ore prima dell’arrivo nel punto di inizio servizio la nave dovrà confermare alla stazione di pilotaggio l’orario stimato di arrivo (ETA) dandone comunicazione altresì al “Bonifacio Traffic” sul canale VHF 10.
La lingua da utilizzarsi è l’inglese.

ART. 3: DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI PILOTAGGIO
Il servizio di pilotaggio facoltativo dello Stretto di Bonifacio deve essere operativo prima che la nave entri nella zona coperta dall’obbligo di rapportazione BONIFREP e precisamente nei punti aventi le seguenti coordinate (sistema WGS 84):

• Eastern boarding position: 41° 24′.80 N 009° 30′.00 E;

• Western boarding position: 41° 17′.28 N 008° 58′.50 E

L’imbarco del pilota potrà avvenire in punti di diverse coordinate in caso di condizioni meteo marine avverse e previo accordo tra il Comandante della nave ed il pilota di servizio.
Il punto d’imbarco, comunque, dovrà essere al di fuori dell’area precauzionale Ovest ed Est, meglio evidenziata nell’allegata cartina, in cui vige l’obbligo di rapportazione BONIFREP.

ART.4: TURNO DEI PILOTI
Il pilota chiamato a svolgere il servizio di pilotaggio nello Stretto di Bonifacio deve essere libero dal turno di servizio per il pilotaggio nel porto di Olbia o di Porto Torres.

ART.5: MISURE DI SICUREZZA prima dell’arrivo a bordo del pilota
Prima dell’imbarco del pilota, il Comandante della nave dovrà concordare le modalità di svolgimento del servizio attraverso lo scambio di tutte le informazioni rilevanti.
Tali informazioni dovranno includere come minimo:
• punto di imbarco del pilota;
• procedure di rapportazione e comunicazione incluso canale radio da utilizzarsi;
• informazioni di rotta;
• condizioni meteomarine in atto nello Stretto di Bonifacio;
• pianificazione del viaggio (voyage plan) ai sensi della risoluzione IMO citata in premessa.
Ordinanza pilotaggio raccomandato Bonifacio
ART.6: MISURE DI SICUREZZA dopo l’arrivo a bordo del pilota
Successivamente all’imbarco del pilota, il Comandante della nave è tenuto ad informare il pilota sulle caratteristiche della nave ed i suoi parametri operativi completando altresì l’apposito form previsto dal Manuale SMS (safety management system) di bordo, laddove applicabile.
Per le navi a cui non si applica il Codice ISM, dovrà essere compilato idoeno form previsto dalla pratica marittima internazionale (es. International Chamber of shipping – ICS Bridge Procedure Guide).

ART.7: RAPPORTO ALL’ AUTORITA’ MARITTIMA
Il pilota è tenuto ad informare con immediatezza il centro VTS della Capitaneria di La Maddalena, via radio sul canale VHF 10, di ogni circostanza irregolare individuata durante lo svolgimento del servizio di pilotaggio (ad esempio malfunzionamento degli apparati di bordo della nave) così come ogni incidente od inquinamento che coinvolga la nave.

ART.8: TARIFFE
Le tariffe del servizio di pilotaggio raccomandato nelle Bocche di Bonifacio sono stabilite mediante decreto del Direttore Marittimo di Olbia ai sensi dell’art. 96 comma 2 del Codice della Navigazione.

ART.9: DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e più grave illecito punibile ai sensi dell’art. 1231 del Codice della Navigazione, saranno perseguiti ai sensi dell’art. 1174 del Codice della Navigazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo della Capitaneria di Porto La Maddalena, Porto Torres e Olbia nonché mediante la pubblicazione nel relativo sito web istituzionale.

Olbia, 30 giugno 2014
IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP) Alessandro PETRI

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