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Galleria CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA: ORDINANZA N. 39/2014

Ordinanza_039_14 -  interdizione demanio marittimo località Cala PeticchiaIl sottoscritto, Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del
Porto di La Maddalena,

CONSIDERATO che in data 09.05.2014, durante un’operazione di tutela ambientale, questa Autorità Marittima ha individuato n. 7 (sette) pontili abusi in località Cala Peticchia, Comune di La Maddalena (OT), come meglio individuato nell’allegato stralcio cartografico;

CONSIDERATO che i predetti pontili sono stati posti sotto sequestro penale e che si è in attesa di provvedimento di convalida del sequestro da parte della competente Procura della Repubblica di Tempio-Pausania;

TENUTO conto, inoltre, che tali pontili sono strutture costituite da tubi innocenti in materiale ferroso, in pessimo stato di conservazione, e tavole in legno precarie e disconnesse tra loro e pertanto instabili;

RITENUTO necessario intervenire con urgenza ed in funzione cautelativa a garanzia della pubblica incolumità;

VISTI gli articoli 17, 30 e 81 e d el Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima),

ORDINA

Articolo 1
Con decorrenza immediata è da ritenersi interdetto l’accesso, la sosta, il transito ed ogni altra attività presso i pontili di cui in premessa, meglio individuati nei punti (coordinate geografiche con Sistema di riferimento WGS 84) di cui alla seguente tabella e nell’allegato stralcio cartografico, parte
integrante della presente Ordinanza:

Pontile n.1 Lat. 41° 13.471’ N Long. 009° 25.926’ E
Pontile n.2 Lat. 41° 13.436’ N Long. 009° 25.953’ E
Pontile n.3 Lat. 41° 13.448’ N Long. 009° 25.956’ E
Pontile n.4 Lat. 41° 13.453’ N Long. 009° 25.957’ E
Pontile n.5 Lat. 41° 13.464’ N Long. 009° 25.960’ E
Pontile n.6 Lat. 41° 13.472’ N Long. 009° 25.967’ E
Pontile n.7 Lat. 41° 13.476’ N Long. 009° 25.973’ E

Articolo 2
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli art. 1164 del Codice della Navigazione.

Articolo 3
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet: www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze.

La Maddalena, 12.05.2014 Firmato in originale
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Alessandro PETRI

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