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Ordinanza_03_19 - Brillamento ordigni bellici 29.01 e riserva 30.01-3Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

ORDINANZA N. 03 /19
Brillamento ordigni bellici
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo di La Maddalena,
VISTA la comunicazione urgente prot. n. 54175 in data 13.16.2018 della Prefettura
di Sassari;
VISTO il messaggio n. 50013 datato 04.01.2019 di COMSUBIN;
VISTA la comunicazione con la quale il Nucleo SDAI di La Maddalena ha comunicato la propria disponibilità all’attività di brillamento di ordigni bellici di cui sopra, nel giorno 29 Gennaio 2019, e con riserva il giorno 30 Gennaio 2019, nel punto di coordinate Lat. 41° 11.170’ N – Long 009° 31.400’ E (WGS 84), con le modalità di cui alla seguente tabella;
VISTI gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti e salvaguardare l’incolumità delle persone e delle cose, nonché le esigenze relative alla sicurezza della navigazione,
RENDE NOTO
nel giorno 29.01.2019, con riserva il giorno 30.01.2019, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, avranno luogo le operazione di brillamento di ordigni bellici nel punto avente le seguenti coordinate e meglio indicate nell’allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente Ordinanza.
PUNTO LATITUDINE (WGS 84) LONGITUDINE (WGS 84) AREA INTERDIZIONE
ALFA 41° 11.170’ N 009° 31.400’ E – 500 metri per attività subacquee – 300 metri per navigazione
ORDINA Articolo 1
nel giorno 29.01.2019, con riserva il giorno 30.01.2019, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, nel punto di brillamento di cui al RENDE NOTO, sono interdetti:
• per un raggio di 500 metri: la pesca, la balneazione ed ogni attività subacquea e diportistica in genere;
• per un raggio di 300 metri: la navigazione, la sosta e l’ancoraggio.

Articolo 2
Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette o altro e/o più grave illecito, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dell’art. 53 del D.Lvo 171/2005.
Articolo 3
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante l’affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, l’invio ai soggetti interessati e la pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena/.

Firmato in originale
p.IL COMANDANTE
C.F. (CP) Gabriele BONAGUIDI t.a
IL COMANDANTE IN II

C.C.(CP) Biagio Mauro SCIARRA

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