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Galleria Abbanoa: su proposta del gruppo Consiliare Impegno per La Maddalena “accordo di negoziazione municipale”

Consiglio Comunale 28 ottobre 2014Gruppo Consiliare Impegno per La Maddalena
Proposta di Mozione /Delibera Consiliare all’ordine del giorno n.27 “Abbanoa” del Consiglio Comunale convocato in data 27 e 28 Ottobre 2014.
Premesso
che sin dal suo insediamento Abbanoa S.p.a. si è resa gravemente inadempiente agli obblighi contrattuali assunti nei confronti di moltissimi cittadini utenti, disattendendo in maniera pervicace e sistematica le cogenti prescrizioni che regolamentano il servizio di somministrazione dell’acqua. In particolare il Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell’A.A.T.O. Sardegna definisce, per acque destinate al consumo umano, quelle in possesso di parametri organolettici di qualità fissati dalla Legge in attuazione alle direttive europee;
che nonostante i parametri di Legge Abbanoa continua a somministrare acqua torbida e talvolta maleodorante, permanentemente inutilizzabile per usi potabili e talvolta addirittura nociva per la salute, per la quale pretende il pagamento di consumi idrici a prezzo pieno, senza operare alcuna riduzione, quanto meno nella misura del 50% prevista dall’art.13 del provvedimento C.I.P. n.26/75 dell’11.07.1975 in caso di fornitura di acqua priva dell’essenziale requisito di potabilità;
che il Regolamento del Servizio Idrico Integrato e la Carta del Servizio Idrico Integrato prevedono rispettivamente all’art.B.16 e al punto 6.2 che l’emissione delle fatture di consumi rilevati a mezzo di contatori idonei, debbano essere conseguenti ad un numero di letture non inferiore a due volte all’anno escludendo l’arbitrario accorpamento in unica fattura di periodi aggregati, di cinque e più anni;
che con nota prot. SM/AD35004DG in data 27.04.2012 la società Abbanoa comunicava al Comune di La Maddalena tutta una serie di problematiche sia del servizio fognario che del comparto idropotabile per le quali dichiarava di non disporre delle risorse necessarie alla risoluzione definitiva delle stesse, ammettendo implicitamente di non poter garantire con certezza la fornitura di acqua idropotabile alla collettività di La Maddalena;
che non risultano svolte attività idonee a migliorare la situazione né tanto meno interventi di adeguamento per il trattamento delle acque che dall’anno 2003 sono state permanentemente e ininterrottamente non utilizzabili per uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, sino al 19.06.2012 (Ordinanza n.14 del 24.06.2003), mentre negli anni successivi hanno continuato ad alternarsi periodi più o meno brevi di potabilità e non potabilità;
Considerato
che in questi giorni stanno pervenendo a molti cittadini utenti, bollette esorbitanti, risultato di anni e anni di inadempienze societarie, in materia di letture, di fatturazioni e di erogazione di acqua fuori dai parametri di legge;
che si registrano in Città, casi di intollerabili slacci idrici verso alcune famiglie, facendo mancare un servizio primario ed essenziale come quello della somministrazione dell’acqua potabile nonché gravissimi disagi igienico sanitari;
che questa problematica, non può essere lasciata alla relazione solitaria tra utente e società, considerato che, la crisi economica, che già incide fortemente sui bilanci delle famiglie è sufficiente a determinare, forti difficoltà alle stesse e che la questione dell’acqua non deve ulteriormente aggravare;
Quanto sopra premesso
Impegna il Sindaco e la Giunta Comunale
– a proporre alla società idrica Abbanoa SPA un “accordo di negoziazione municipale” valido per il Comune di La Maddalena, che dirima il profondo contenzioso con i cittadini in tema di potabilità dell’acqua, di letture, di fatturazioni e di rateizzazioni;
– a chiedere l’istituzione di un tavolo tecnico per le analisi delle cause della frequente non potabilità dell’acqua erogata nella rete idrica di La Maddalena e conseguenti interventi strutturali per la risoluzione della problematica;
– a chiedere l’apertura permanente di un ufficio amministrativo della Soc. Abbanoa nel territorio comunale

Proposta di deliberazione di Consiglio comunale

Oggetto : LINEE DI INDIRIZZO PER LA COMPOSIZIONE BONARIA DELLE VERTENZE IN MATERIA DI RISCOSSIONE DEI CANONI IDRICI.

PREMESSO che :
1. Il nostro Comune nel corso degli anni ( in particolare nel periodo che decorre dal 1999 al 2005) ha dovuto affrontare un crescente contenzioso con l’utenza che ha portato quasi la metà degli utenti stessi ad essere morosi parziali o totali rispetto al riversamento dei canoni idrici, raggiungendo livelli di anomalia assoluti rispetto alle dimensioni dell’ente;

2. i motivi di questo contenzioso sono stati sostanzialmente due:

A. ) nel periodo di tempo che intercorre fra la fine degli anni ottanta e l’anno 2005 vi sono stati gravissimi problemi con riferimento alla erogazione dell’acqua, e soprattutto con riferimento alla sua potabilità, con situazioni di vera emergenza che avevano portato il commissario straordinario per l’emergenza idrica in Sardegna ad intervenire con specifiche ordinanze destinate al Comune di La Maddalena e che hanno creato nell’utenza stessa notevoli sofferenze e doglianze ;

B. ) A partire dal 1989 era stata abbandonata la lettura dei contatori e le fatturazioni venivano elaborate sulla base di una applicazione sui generis del sistema dei minimi garantiti previsto nelle delibere CIPE nn. 45 e 46 del 1974, e cioè con un sistema ancorato alla statistica dei consumi dei nuclei familiari che prescindeva dai consumi effettivi e generava un diffuso malcontento;

3. tale contenzioso è, poi, sfociato in sede giudiziale con l’emissione di numerosi decreti ingiuntivi a valere sugli anni finanziari 1999 e 2000, decreti ingiuntivi, in misura rilevante, opposti dagli utenti e che hanno visto, nelle relative cause, il ns Comune soccombere in tutti giudizi dinanzi al Giudice di Pace e vincere nelle poche liti di valore superiore, portate all’attenzione del Tribunale e della Corte d’Appello;

DATO ATTO che
-il condominio Poseidon, il condominio Porto Massimo e l’hotel Garibaldi, con atto del 24/10/2006 hanno chiesto al comune di la Maddalena di poter definire bonariamente le vertenze pendenti, inerenti le fatture idriche relative al periodo 1995/2005, mediante il pagamento delle somme dovute sulla base del prelievo effettivo della risorsa idrica e secondo le letture dei rispettivi misuratori, effettuate in contraddittorio col Comune, con rinuncia ad ogni eccezione relativa alla prescrizione dei canoni maturati, alla non potabilità dell’acqua erogata, alla legittimità delle tariffe applicate e previo scomputo delle somme già versate in acconto ;
-con Delibera di Giunta n. 125 del 09/11/2006 si autorizzava l’Avvocatura Comunale a definire bonariamente le predette vertenze e si è giunti all’effettiva transazione ;
-con le medesime modalità, giusta deliberazione della Giunta Comunale n.17 del 03/04/2012, è stata definita anche la controversia con il Condominio Parco Sabina
sulla base dei consumi medi rilevati dal 17/11/2007 al 04/08/2010 , con rinuncia ad ogni eccezione relativa alla prescrizione dei canoni maturati, alla non potabilità dell’acqua erogata, alla legittimità delle tariffe applicate per il servizio idrico comunale e previo defalco delle somme già versate in acconto;

CONSIDERATO che :
– sulla base delle disposizioni regolamentari del servizio idrico comunale e, precisamente, dell’art. 11, l’acqua viene somministrata di regola col sistema a contatore in modo che le eccedenze rispetto ai consumi minimi contrattualmente impegnati devono esser pagati sulla base dei mc. effettivamente consumati;
–in forza dell’orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione( cfr. sentenze n. 8375/02 e 382/05) le disposizioni regolamentari che prevedono il minimo contrattualmente impegnato non contrastano con gli artt. 1599 e ss. del cod. civ., ove il prezzo da corrispondere dal somministrato sia stabilito, a vantaggio del somministrante, in riferimento ad una quantità minima delle cose da somministrare, nel senso che il somministrato sia comunque tenuto a versare un prezzo minimo quand’anche non si avvalga della facoltà di ottenere una prestazione maggiore, secondo il suo fabbisogno;
– per converso, ai fini della legittimità del minimo contrattualmente impegnato, deve assumersi che lo stesso deve essere rapportato ad una quantità minima e che in nessun caso può essere superiore al consumo effettivo, quale risulta dalle rilevazioni dei contatori;
–nel caso in specie il predetto rapporto di corrispondenza tra minimo contrattualmente impegnato e consumo effettivo, risulta in tantissimi casi non rispettato, essendo stato riscontrato concretamente , uno sbilanciamento in eccesso del consumo minimo impegnato, rispetto al prelievo effettivo della risorsa idrica, operato negli anni oggetto della contestazione;

RILEVATO che :
– con riferimento al canone per l’erogazione del servizio idrico, il corrispondente credito del comune non trova titolo in una potesta’ impositiva, ma configura il corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale su basi paritetiche;
– la fornitura di acqua potabile per impiego domestico ha origine negoziale, ricollegandosi la formazione del consenso alla richiesta del singolo utente ed all’accettazione dell’ente che espleta il servizio e che la natura di corrispettivo contrattuale spettante al canone, non viene meno per il fatto che il relativo ammontare sia soggetto, oltre che alle clausole del singolo rapporto di utenza, alle regole generali fissate da norme di legge e di regolamento e da provvedimenti amministrativi in tema di predisposizione delle tariffe, trattandosi di situazione compatibile con il carattere privatistico del rapporto e, peraltro, tipica dell’inserimento di esso nell’ambito di un servizio di pubblico interesse.

PRESO ATTO che :
– il percorso di graduale eliminazione del minimo impegnato negli usi domestici, secondo le modalità indicate dalle diverse delibere CIPE(n. 52 del 2001, n. 120 del 2001 e n. 131 del 2002), oltre ad instaurare un più equo sistema di pagamento, delinea la risoluzione di diverse problematiche derivanti dalla configurazione del sistema precedente e che ha visto il Comune coinvolto in un contenzioso abnorme e straripante;
– nell’ambito del riassetto del servizio idrico integrato, intrapreso dall’Amministrazione comunale a partire dalla fine del 2004, è stato reimpostato il sistema di bollettazione con il superamento del cosiddetto sistema del minimo garantito e unico, mediante l’applicazione della fatturazione fondata sul rilevamento dei consumo effettivo oppure sulla base di una media di consumo storicizzata;

CONSIDERATO che :
– il comune, ogni anno, in attesa che vengano definiti precisi indirizzi in merito alla soluzione del problema in sede giudiziale, continua a notificare agli utenti morosi i solleciti di pagamento per le fatture insolute si da interrompere il decorso dei termini di prescrizione del credito;
tale incombenza potrebbe essere in molti casi evitata se solo venisse generalmente usata a favore di tutte le utenze la stessa modalità di transazione di cui alle deliberazioni giuntali precedentemente adottate;

RITENUTO pertanto di dover ripristinare, in sede di bonaria composizione della controversie con tutte le utenze per cui pende una lite in sede giurisdizionali, il richiamato rapporto di corrispondenza tra minimo impegnato e consumo effettivo, ammettendo le stesse a corrispondere al Comune le somme dovute, calcolate sulle rilevazioni del contatore o sulla statistica storica dei consumi ;

TENUTO CONTO che:
– L’Ente è in possesso delle letture relative ad un ampio lasso di tempo e cioè dalla data di installazione del contatore avvenuta nel corso del 2004/2005 e fino al 2008, e che in tal senso dispone di un dato, attendibile e consolidato nel tempo, confortato dalla bollettazione del 2005, emessa sul consumo effettivo rilevato nel contatore ;

– nei casi in esame, un contenzioso in sede giudiziale, risulterebbe fortemente aleatorio per il Comune , dovendosi prevedere, stante il notevole divario tra il minimo impegnato addebitato e il consumo effettivo, la probabile soccombenza dell’Ente con l’ulteriore aggravio delle spese del giudizio;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. nr.267/2000 e s.m.i.;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si richiamano per intero,

1. DI DARE MANDATO all’Ufficio idrico amministrativo affinchè vengano attivate procedure conciliative per tutte le utenze idriche attraverso il recupero della sola parte capitale anche con piani di rateazione equi;
2. DI DARE INDIRIZZO all’ Ufficio Idrico Amministrativo affinché, vengano definite, con gli stessi criteri delle premesse, tutte le pendenze con tutte le utenze per cui pende una lite in sede giurisdizionali e che lamentino un importante squilibrio fra i consumi addebitati e quelli reali e cioè:

– mediante la riscossione dei canoni acqua, fogna e depurazione relativi al periodo Gen. 1999 – Dic. 2005, attraverso la quantificazione del canone sulla base della statistica storica dei consumi registrata nel periodo 2004/2005 a tutto il 2008 e riproposta tale e quale per gli anni pregressi, oggetto del contenzioso.

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