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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 370 del 2004, proposto da:
Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici nella via Dante n. 23 è legalmente domiciliato;
contro
il Comune di La Maddalena, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dapprima dall’avv. Stefano Forgiarini poi dall’vv. Gian Comita Ragnedda, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Silvana Congiu in Cagliari, Vico II Merello n. 1;
il Dirigente p.t. dell’Area Tecnica del Comune di La Maddalena, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del provvedimento del 28.1.2004, prot. n. 570/03, con il quale il Dirigente dell’area Tecnica del Comune di La Maddalena ha autorizzato il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena a procedere ai lavori di ristrutturazione conservativa, con esclusione di qualsiasi modifica di destinazione d’uso, del fabbricato ex caserma Zavagli sito nell’isola di Spargi;
– di ogni altro atto ad esso inerente, presupposto e consequenziale, ed in particolare della nota prot. n. 570 del 26.8.2003 dell’ Ufficio Tecnico – Settore Edilizia – Privata del Comune di La Maddalena.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di La Maddalena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 luglio 2014 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 13 gennaio 2004 l’Ente Parco Nazionale di La Maddalena ha inoltrato domanda al Comune di La Maddalena per il rilascio dell’autorizzazione relativa al progetto “Restauro finalizzato al riuso con nuove funzioni dell’ex batteria Zavagli per la realizzazione della “Casa del Parco” nell’isola di Spargi in località Cala Corsara”, per il quale con determinazione n. 935 del 7 maggio 2003 aveva ottenuto dal Direttore del Servizio Tutela del Paesaggio di Sassari l’autorizzazione paesaggistica ex art. 151 del D. Lgvo n. 490/1999.
Tale opera, con nota n. 21707 del 29.12.2003, aveva anche ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico per le Province di Sassari e Nuoro.
Con il provvedimento impugnato, tuttavia, il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di La Maddalena ha autorizzato quanto richiesto “…con esclusione di qualsiasi modifica di destinazione d’uso…”.
Con il ricorso in esame l’Ente Parco ha impugnato in parte qua il predetto provvedimento per i seguenti motivi:
Violazione dell’art. 56, comma 1°, del DPR 19 giugno 1979 n. 348: in quanto la normativa di attuazione statutaria, di livello sub-costituzionale, sarebbe prevalente rispetto alle disposizioni di legge ordinaria statale e regionale;
Violazione dell’art. 7, comma 1°, lett. b) del T.U. n. 380/2001: in quanto l’opera proposta rientrerebbe tra le attività di recupero del territorio che l’Ente Parco deve istituzionalmente perseguire, rispetto alle quali l’ente locale non avrebbe alcun potere discrezionale in ordine alla loro autorizzazione;
Difetto di motivazione (art. 3 legge n. 241/1990): per la mancata indicazione di qualunque argomento dal quale desumere le ragioni della limitazione imposta;
Erroneità dei presupposti: in quanto il PTP n. 1 della Gallura, richiamato nella nota impugnata, è stato annullato dal TAR Sardegna con la sentenza n. 1203 del 6 ottobre 2003;
Travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti: in quanto non risponderebbe al vero che l’immobile interessato dall’intervento abbia una destinazione militare e che, come tale, non sarebbe ammesso dai piani urbanistici locali al riuso per altri fini, mancando – nella specie – una destinazione specifica dell’immobile.
Concludeva quindi l’ente ricorrente chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.
Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di La Maddalena che ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
Alla pubblica udienza del 2 luglio 2014, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di impugnazione l’Ente ricorrente lamenta la violazione dell’art. 56, comma 1°, del D.P.R. 19-6-1979 n. 348, recante le “Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla L. 22 luglio 1975, n. 382, e al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616”.
Tale disposizione recita infatti che “Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l’accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato, d’intesa con la regione”.
Tale disciplina, in quanto di rango sub-costituzionale, prevarrebbe, a suo avviso, sulle disposizioni di legge ordinaria sia statale che regionale in materia urbanistico-edilizia, sicché, in realtà, l’Ente parco non avrebbe avuto alcun bisogno di ottenere un’autorizzazione o parere preventivo da parte dell’ente locale per l’esecuzione dell’intervento per cui è causa.
Il Collegio ritiene l’argomento non decisivo.
Come esposto in narrativa il provvedimento impugnato è stato adottato dal Comune di La Maddalena su richiesta presentata dall’Ente Parco Nazionale di La Maddalena che, nel formulare la sua istanza, non ha fatto alcun riferimento alla normativa ai sensi della quale inoltrava la richiesta autorizzatoria.
Essa, dunque, è stata acquisita e valutata dall’ufficio comunale alla stregua di una qualsiasi richiesta di titolo edilizio, sulla base delle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti.
Non è dunque decisiva ai fini della valutazione della legittimità del provvedimento oggetto di gravame l’eventualità che lo stesso non fosse neppure dovuto da parte dell’amministrazione locale per effetto della richiamata disciplina di attuazione statutaria (che, come detto, per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque inesistenti su aree del demanio statale, richiede che l’accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi sia fatto dallo Stato, d’intesa con la regione).
Ed invero, a parte il rilievo che, con riguardo al caso di specie, non risulta dagli atti del giudizio che un tale accertamento di conformità sia mai stato effettuato da chicchessia, sarà nel caso lo stesso ente ricorrente, con assunzione della conseguente eventuale responsabilità, ove ritenuta comunque legittima la sua iniziativa, a svolgere l’attività edilizia per cui è causa anche in assenza della ritenuta inutile autorizzazione dell’ente comunale, senza peraltro che tale pretesa inutilità possa riverberarsi quale vizio di legittimità dell’atto comunale.
Di qui il rigetto della censura.
Con il 2° motivo l’ente ricorrente sostiene che l’opera proposta rientrerebbe comunque tra le attività di recupero del territorio che l’Ente Parco deve istituzionalmente perseguire, sicché rispetto ad esse l’ente locale, ai sensi dell’art. 7, comma 1°, lett. b) del DPR n. 380/2001, non avrebbe alcun potere discrezionale in ordine alla loro autorizzazione.
L’argomento è infondato.
L’art. 7 citato, rubricato “Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni”, stabilisce, per quanto qui rileva, che “1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per: …b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni…”.
Nell’assunto del ricorrente l’opera in questione, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo, sarebbe riconducibile all’anzidetta disciplina speciale, restando quindi sottratta alla valutazione dell’amministrazione locale.
Valgono, tuttavia, anche in relazione a tale motivo, le medesime considerazioni già svolte sub 1).
Ed invero il provvedimento contestato è stato adottato dall’amministrazione comunale su richiesta dell’ente ricorrente, senza alcun riferimento alla sussistenza di una norma che lo esonerasse dalla necessità di munirsi di ordinario titolo edilizio.
La sopravvenuta interpretazione del quadro normativo vigente nel senso della superfluità della richiesta inoltrata al Comune di La Maddalena, quindi, lungi dal rivelare profili di illegittimità del provvedimento adottato dal Comune sulla base della consueta interpretazione e applicazione della disciplina urbanista vigente, potrà al più giustificare differenti valutazioni da parte dell’Ente Parco su futuri comportamenti da tenere in vista dello scopo perseguito ma, ovviamente, non può rilevare ai fini della valutazione in termini di illegittimità dell’atto impugnato.
Con il 3° motivo si lamenta la violazione dell’obbligo di motivazione, per la mancata indicazione di qualunque argomento dal quale desumere le ragioni della limitazione imposta.
In realtà il Collegio osserva che il provvedimento impugnato risulta motivato per relationem attraverso il richiamo, contenuto nella sua epigrafe, al parere reso dalla Commissione edilizia nella seduta del 21 luglio 2003, reso disponibile con la nota n. 570 del 26 agosto 2003.
In tale parere si legge con riguardo alla vicenda che ci occupa:
“…E’ stato espresso, peraltro, parere sfavorevole per la modifica di destinazione richiesta in quanto contrastante con i seguenti dispositivi giuridico-amministrativi:
L.R. 22.12.1989 n. 45, art. 10 bis, comma 1°, lett. F) ove, essendo le Isole minori della Sardegna dichiarate inedificabili in quanto sottoposte a vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici storico-morfologici e dei rispettivi insiemi, ne consegue che l’autorizzazione al cambiamento di destinazione d’uso in “abitativo”, di un preesistente edificio strumentale-militare sull’isola di Spargi, equivarrebbe sostanzialmente al rilascio di concessione edilizia per fabbricato di nuova costruzione per una pari volumetria;
Artt. 13 e 14 della Normativa di Attuazione del vigente Piano Territoriale Paesistico n. 1 del territorio della Gallura, alla quale peraltro dovrà essere adeguato lo strumento urbanistico generale del Comune in cui il cambiamento di destinazione d’uso di un edificio, negli ambiti di grado “1” non è espressamente menzionato fra gli usi consentiti;
Circolare dell’Ass.to regionale degli EE.LL, Finanze e Urbanistica n. 1 dell’11.03.1996, punto 8 lett. b) ove, fra le fattispecie di interventi eseguibili su preesistenti manufatti edilizi in tutte, indistintamente, le zone del P.T.P. sono ammessi quelli di ristrutturazione delle opere murarie, impianti e prospetti, sempreché non riguardino modifiche di destinazione d’uso né comportino maggiorazioni delle superfici utili (normativa applicabile specificatamente nelle zone “1” di Tutela integrale…”.
Si rivela dunque per tabulas priva di fondamento la contestata carenza di motivazione del parziale diniego dell’istanza.
Con il 4° motivo il ricorrente sostiene ancora che il PTP n. 1 della Gallura, più volte richiamato nel provvedimento impugnato è stato annullato con la sentenza del TAR Sardegna n. 1203 del 6 ottobre 2003, e che ciò travolgerebbe tutto l’impianto motivazionale di cui sopra.
L’argomento, pur incentrato sull’esatto presupposto dell’intervenuto annullamento in sede giurisdizionale del PTP n. 1 della Gallura non è tuttavia decisivo in quanto, come si ricava dalla motivazione sopra riportata, la stessa si fonda su una molteplicità di rilievi il primo dei quali, indipendente dal riferimento al piano paesistico, si rivela autonomamente sufficiente a sostenere la motivazione dell’atto impugnato.
Né si rivela convincente l’argomento di cui a pag. 5 del ricorso secondo il quale “Appare…del tutto privo di ogni rilevanza il richiamo, contenuto nella nota parimenti impugnata …all’art. 10/bis, comma 1, lett. f) della L.R. n. 45/1989, che sembra piuttosto applicabile alle sole e diverse ipotesi in cui la richiesta provenga da un soggetto privato…”.
L’art. 10 bis citato recita infatti testualmente:
“Sono ricompresi tra gli ambiti di cui all’art. 10, comma 1, lettera c), n. 1, e pertanto sono dichiarati inedificabili in quanto sottoposti a vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi: …
f) le isole minori della Sardegna, con esclusione di quelle indicate alla lettera g) del successivo comma…”.
Nessun argomento sistematico o letterale, peraltro nemmeno indicato dal ricorrente, induce a ritenere, rispetto alla regola generale dell’inedificabilità, che la stessa sia riferibile esclusivamente alle iniziative edilizie dei soggetti privati restando invece non applicabile a quelle provenienti da soggetti pubblici.
Di qui la reiezione anche di questa censura.
Con l’ultimo motivo l’Ente ricorrente sostiene che il diniego impugnato si fonderebbe sull’errato presupposto che l’immobile per cui è casa abbia una destinazione militare e, come tale, non sia ammesso il riuso ad altri fini.
Rileva tuttavia il Collegio che la pregressa destinazione della Caserma Zavagli ad uso militare si ricava in equivocamente da tutti gli atti de procedimento versati agli atti dalla stessa difesa dell’ente ricorrente, compresa la stessa istanza per il rilascio del titolo autorizzatorio oggi impugnato, ancorché nella vicenda che ci occupa non sia stato prodotto lo specifico provvedimento amministrativo che l’ha concretamente impressa.
Né, come noto, assume rilievo la circostanza che l’opera abbia attenuto favorevoli valutazioni di compatibilità paesaggistica, costituendo quest’ultima espressione di valutazioni finalizzate alla tutela di beni diversi sulla base di competenze diverse e di normative differenti, restando chiaramente esclusa la sovrapposizione di giudizi paventata con l’atto introduttivo del giudizio.
In conclusione, quindi, il ricorso si rivela infondato e va respinto.
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Tito Aru, Consigliere, Estensore
Antonio Plaisant, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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