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BRILLAMENTO ORDIGNI BELLICI.

Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

 

 Località P.ta Chiara, snc.  – Tel. 0789-730632 – Fax 0789-731020. E-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – Sito Web: www.lamaddalena/guardiacostiera.it

 

 

ORDINANZA

Brillamento ordigni bellici

 

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo di La Maddalena,

 

VISTE                            le comunicazioni prot. n. 54175 e 15754 rispettivamente in data 13.06.2018 e 16.02.2018

della Prefettura di Sassari;

VISTO                      il messaggio di COMSUBIN 50148/N /CZ-GOSCTECOMSUBIN del 21.01.2022;

VISTA la comunicazione con la quale il Nucleo SDAI di La Maddalena ha richiesto l’emanazione  dei provvedimenti di competenza per l’attività di brillamento di ordigni bellici di cui sopra, nel punto di coordinate Lat. 41°11.507’ N – Long 009°33.069’ E (WGS 84), con le modalità di cui alla seguente tabella;

VISTI l’art. 17 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);

CONSIDERATA la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, ai soli fini di sicurezza della navigazione, disciplinino temporaneamente la navigazione nella zona di mare interessata dall’attività in argomento.

RENDE NOTO

che i giorni dal 01 al 04 febbraio 2022, dalle ore 08.00 alle ore 15.00, avranno luogo le operazioni di brillamento di ordigni bellici nel punto avente le seguenti coordinate e meglio indicate nell’allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente Ordinanza.

PUNTO 

LATITUDINE (WGS 84)

LONGITUDINE

(WGS 84)

AREA INTERDIZIONE

ALFA

41°11.507’N

009°33.069’ E

2000 metri per la navigazione, la sosta, l’ancoraggio e qualsiasi attività subacquea e/o di superficie.

 

ORDINA

Articolo 1

I giorni dal 01 al 04 febbraio 2022, dalle ore 08.00 alle ore 15.00, è interdetta la navigazione, la sosta, l’ancoraggio e qualsiasi attività subacquea e/o di superficie in genere,  per un raggio di 2000 metri dal punto di brillamento di cui al RENDE NOTO.

 

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi dell’art. 53 del Codice della Nautica da Diporto.

 

Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante l’affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, l’invio ai soggetti interessati e la pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it/lamaddalena/.

 

La Maddalena, 28.01.2022

 

                                                                                                           

                                                                                                     

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Renato SIGNORINI 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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