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Galleria Nel nostro arcipelago le bellezze si trasformano in degrado.

razzoli aNon possiamo rimanere impassibili davanti a certe vergogne che nel nostro arcipelago vengono alla luce quasi giornalmente. Da oggi riprenderemo la nostra battaglia forti di tutti gli inviti ricevuti dalle persone che hanno a cuore il nostro territorio. La sicurezza del Faro viene prima di qualsiasi altra cosa, in secondo luogo ricordiamo che questo bene appartiene alla Regione Sardegna. Regione che ha fatto sempre finta di nulla mentre poteva essere trasformato come il Faro di Capo Spartimento. Giudicate voi dalle immagini in allegato il danno provocato dai tubi innocenti.
A PROPOSITO RICORDIAMO QUESTO VECCHIO DECRETO CHE CI HANNO SEGNALATO NON SAPENDO SE SIA ANCORA VALIDO.

IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali

Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena – Divieto di accesso Isola di Razzoli e Isola di Spargi
(Ordinanza del Presidente n. 4 del 2 agosto 2002)

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge Quadro sulle aree protette 394/91 e successive modificazioni;
VISTA la legge 10/94 di istituzione del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena sul territorio del Comune stesso;
VISTO il DPR del 17 maggio 1996, recante l’istituzione dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente n° 043 del 20 Febbraio 2002, relativo alla nomina di (omissis) quale Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena;
CONSIDERATO che presso l’Isola di Spargi e l’Isola di Razzoli, nel Comune di La Maddalena, sono presenti manufatti demaniali – di seguito elencati – ceduti in dotazione a questo Ente Parco per fini istituzionali:
1. Isola di Spargi: Ex Batteria di Zavagli;
2. Isola di Razzoli: Ex Faro;
CONSIDERATO che tali manufatti versano in totale abbandono ed in fortissimo stato di degrado;
CONSIDERATA la necessità di garantire la pubblica incolumità, in considerazione della vetustà degli immobili sopra indicati;

ORDINA

Art. 1 A partire dalla data odierna, è fatto divieto a chiunque di accedere all’interno e nelle immediate vicinanze dei fabbricati di seguito indicati:
Isola di Razzoli: Ex Faro;
Isola di Spargi: Ex Batteria di Zavagli.
Art. 2 Se il fatto non costituisce più grave reato, i contravventori alla presente ordinanza, saranno puniti ai sensi dell’art. 30 della legge 6.12.91 n. 394.
Art. 3 E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
Art. 4 Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.

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