Non possiamo che riconoscere il raggiungimento di un altro risultato. Con le nuove dieci telecamere da Piazza Umberto al Piazzale della Chiesa di Santa Maria Maddalena molte zone del centro storico sono ora molto più sicure.
Complimenti
CITTÁ DI LA MADDALENA
Corpo di Polizia Locale
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
INDICE
CAPO I PRINCIPI GENERALI pag. 3
Articolo 1 Finalità e definizioni pag. 3
Articolo 2 Ambito di applicazione pag. 4
Articolo 3 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell’impianto di videosorveglianza pag. 4
CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO pag. 5
Articolo 4 Notificazione pag. 5
Articolo 5 Responsabile pag. 5
CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI pag. 6
Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI pag. 6
Articolo 6 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali pag. 6
Articolo 7 Obblighi degli operatori pag. 7
Articolo 8 Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia pag. 8
Articolo 9 Informazioni rese al momento della raccolta pag. 8
Sezione II DIRITTI DELL’INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI
pag. 9
Articolo 10 Diritti dell’interessato pag. 9
Articolo 11 Sistemi integrati di videosorveglianza pag. 10
Articolo 12 Ulteriori avvertenze per i sistemi di videosorveglianza posti in essere da enti pubblici e, in particolare, da enti territoriali pag. 11
Sezione III SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA’ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI
pag. 12
Articolo 13 Sicurezza dei dati pag. 12
Articolo 14 Istituti scolastici pag. 13
Articolo 15 Il deposito dei rifiuti pag. 13
Articolo 16 Cessazione del trattamento dei dati pag. 14
Articolo 17 Limiti alla utilizzabilità di dati personali pag. 14
Articolo 18 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali pag. 14
Sezione IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI pag. 14
Articolo 19 Comunicazione pag. 14
CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE pag. 15
Articolo 20 Tutela pag. 15
Articolo 21 Disposizione generale pag. 15
CAPO V MODIFICHE pag. 15
Articolo 22 Modifiche regolamentari pag. 15
ALLEGATI pag. 15
Ubicazione telecamere del Comune di La Maddalena
Modello 1: Visione e riproduzione delle immagini della videosorveglianza. Disposizione di servizio
Modello 2: Modulo per autorizzazione all’accesso ai locali e visualizzazione delle immagini in diretta
Modello 3: Modulo per autorizzazione all’accesso ai locali, visualizzazione delle immagini in diretta e in tempi differiti, eseguire registrazioni, copiare, cancellare, estrapolare, spostare l’angolo visuale e modificare lo zoom delle telecamere
Modello 4: Modulo per l’autorizzazione all’accesso ai locali per manutenzione ed eventuali verifiche tecniche
Informativa sistema di videosorveglianza del territorio comunale
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Finalità e definizioni
1) Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione dell’impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di La Maddalena con la memoria sita presso la casa Comunale in Piazza Garibaldi 1 e collegato al Comando di Polizia Locale di La Maddalena, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2) Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
3) Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche intervenute e della Deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute.
4) A norma dell’art. 4, comma 1, lett. b del Codice e dell’art. 2, comma 2 del suddetto provvedimento a carattere generale viene stabilito che la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l’utilizzo di immagini configurano un trattamento di dati personali.
Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per “banca di dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
b) per il “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
c) per “dato personale”, si intende, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
d) per “titolare”, l’Ente Comune di La Maddalena, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
e) per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
f) per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate dal responsabile a compiere operazioni di trattamento dei dati;
g) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
h) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
j) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
k) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l’impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio del Comune di La Maddalena e collegato al Comando di Polizia Locale
L’utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:
liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.
Articolo 3
Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell’impianto di videosorveglianza
1) Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione di un impianto di telecontrollo e di videosorveglianza.
2) Le finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi a quelle demandate al Comune di La Maddalena in particolare dal D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull’ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65, legge sulla polizia locale della R.A.S. n. 09/2007 , nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti, ed in particolare:
a) attivazione di uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio comunale;
b) identificazione, in tempo reale, di luoghi di ingorghi viabilistici per consentire il pronto intervento della Polizia Locale;
c) comunicare agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia utile sulla viabilità;
d) rilevazione di dati anonimi per l’analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
f) vigilare sul pubblico traffico;
g) prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;
h) la protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l’ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
i) la protezione della proprietà;
l) la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
m) l’acquisizione di prove.
3) Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese della videosorveglianza e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell’area interessata.
CAPO II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Articolo 4
Notificazione
Il Comune di la Maddalena nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 e successive modifiche intervenute.
Articolo 5
Responsabile
1) Il Responsabile del Corpo di Polizia Locale del Comune di La Maddalena, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte presso il Comando della Polizia Locale, è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati. E’ consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del Responsabile del Corpo a personale appartenente al Corpo, che lo sostituisca per ragioni di urgenza, in caso di assenza o impedimento dall’Ufficio.
2) I compiti affidati al sostituto devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
3) Il Responsabile e i designati devono rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
4) Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
5) Il responsabile custodisce le chiavi per l’accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l’utilizzo dei sistemi.
CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I
RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI
Articolo 6
Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
1) I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
e) trattati, con riferimento alla finalità dell’analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3 comma 2, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l’anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2) I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell’impianto di telecontrollo e di videosorveglianza, installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi pubblici e immobili, del territorio urbano, in conformità all’elenco dei siti di ripresa di cui all’allegato che segue. Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco.
3) Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
Inoltre alcune delle telecamere (di cui all’allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento) sono dotate di brandeggio, di zoom ottico e digitale e possono essere dotate di infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale.
Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.
Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell’impianto attivato.
I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitors ed eventualmente registrate su un supporto digitale. L’impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l’evento, quando la sala di controllo non è presidiata.
4) Le attività di videosorveglianza sono finalizzate alla tutela della sicurezza urbana e alla luce delle recenti disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, e comunque essere ipotizzato dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità.
La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.
La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un’attività investigativa in corso.
Il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare al momento prefissato l’integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di expiring dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l’esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.
Viene stabilito che il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare al momento prefissato l’integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
Articolo 7
Obblighi degli operatori
1) L’utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel documento di cui al punto 3 del precedente articolo.
2) L’utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 3 comma 2 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento dei dati personali designato.
4) La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l’applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l’avvio degli eventuali procedimenti penali.
Articolo 8
Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia
Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l’incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 7, l’incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti digitali.
Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l’Autorità Giudiziaria.
L’apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.
Nel caso in cui gli organi di Polizia Statale o della Polizia Locale, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.
Articolo 9
Informazioni rese al momento della raccolta
1) Il Comune di La Maddalena in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 e successive modifiche intervenute e della deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute, si obbliga ad affiggere un’adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere.
2) Il Comune di La Maddalena nella persona del Sindaco, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l’avvio del trattamento dei dati personali, con l’attivazione dell’impianto di videosorveglianza, l’eventuale incremento dimensionale dell’impianto e l’eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, mediante appositi manifesti informativi o altri mezzi di diffusione locale e sul sito internet del Comune di La Maddalena.
3) Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).
A tal fine si ricorrerà all’utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa “minima”, indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell’art. 13, comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in fac-simile nell’allegato n. 1 al provvedimento dell’8 aprile 2010.
Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze.
Il supporto con l’informativa:
dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a fornire anche oralmente un’informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall’art. 13 del Codice.
Sezione II
DIRITTI DELL’INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI
Articolo 10
Diritti dell’interessato
1) In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
a) di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 45 giorni previa comunicazione all’interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l’esistenza di giustificati motivi;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2) Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all’interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale dalla Giunta Comunale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3) I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4) Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5) Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, che dovrà provvedere in merito ai sensi dell’art.10 comma 1 lett.c) dl presente regolamento.
6) Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l’interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
7) Deve essere assicurato agli interessati identificabili l’effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento (art. 7 del Codice).
La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all’interessato (art. 10, comma 5, del Codice).
In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (art. 7, comma 3, lett. a, del Codice); viceversa, l’interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (art. 7, comma 3, lett. b, del Codice).
Articolo 11
Sistemi integrati di videosorveglianza
Nell’ambito dei predetti trattamenti, sono individuabili le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza:
a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche; in tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell’informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell’informativa, nel caso dei soggetti privati;
b) collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un “centro” unico gestito da un soggetto terzo; tale soggetto terzo, designato responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 29 del Codice da parte di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell’attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;
c) sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l’attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, si può anche attivare un collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia. L’attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati. A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare il modello semplificato di informativa “minima” – indicante il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia- individuato ai sensi dell’art. 13, comma 3, del Codice e riportato in fac-simile nell’allegato n. 2 al citato provvedimento del Garante. Tale collegamento deve essere altresì reso noto nell’ambito del testo completo di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati.
Le modalità di trattamento sopra elencate richiedono l’adozione di specifiche misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle individuate nel precedente punto 3.3.1 del citato provvedimento del Garante, quali:
1) adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all’esercizio dei doveri di verifica periodica dell’operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
2) separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.
Fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante.
Articolo 12
Ulteriori avvertenze per i sistemi di videosorveglianza posti in essere da enti pubblici e, in particolare, da enti territoriali
Anche gli enti territoriali e, in generale, i soggetti pubblici operanti sul territorio effettuano attività di videosorveglianza in forma integrata, tramite la compartecipazione ad un medesimo sistema di rilevazione, al fine di economizzare risorse e mezzi impiegati nell’espletamento delle più diverse attività istituzionali.
E’ stato individuato al punto 4.6 del citato provvedimento del Garante un quadro di specifiche garanzie in ordine alle corrette modalità che vengono qui ulteriormente richiamate, in particolare con riferimento all’attività del controllo sul territorio da parte dei comuni, anche relativamente a quanto disposto in materia di videosorveglianza comunale.
In particolare:
a) l’utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica deve essere configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell’ente, l’accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell’ente;
b) nei casi in cui un “centro” unico gestisca l’attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici, i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.
Il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante fuori dalle predette ipotesi, ed in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento, agli effetti che possono determinare o, a maggior ragione, con riferimento a quei sistemi per i quali già il punto 3.2.1 del citato provvedimento del Garante la richiede (es. sistemi di raccolta delle immagini associate a dati biometrici o c.d. intelligenti, cioè in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli).
Sezione III
SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA’ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI
Articolo 13
Sicurezza dei dati
1) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6.
Nella memoria informatica custodita presso un armadio blindato sito presso la Casa Comunale in Piazza Garibaldi , dove sono custoditi i videoregistratori digitali, può accedere, oltre il Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull’utilizzo dell’impianto ed autorizzato per iscritto dal Responsabile individuato o suo delegato, nella loro qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.
2) La sala di controllo immagini (live) è invece ubicata presso il Comando di Polizia Locale.
3) L’utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.
4) I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice).
Dovranno quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l’attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica).
Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:
a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all’art. 615-ter del codice penale;
f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).
A norma delle disposizioni emanate dal Garante si stabilisce che il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.
Si dovrà trattare di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni, individuando altresì diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l’angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).
Viene stabilito che, in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori, devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini.
Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.
Articolo 14
Istituti scolastici
Il sistema di videosorveglianza attivo presso istituti scolastici dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l’armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all’educazione.
In tale quadro, potrà risultare ammissibile l’utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l’edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti.
E’ vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all’interno della scuola.
Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l’angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l’edificio.
Articolo 15
Il deposito dei rifiuti
In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.
Analogamente, l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).
Articolo 16
Cessazione del trattamento dei dati
1) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell’impianto attivato.
2) La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.
Articolo 17
Limiti alla utilizzabilità di dati personali
La materia è disciplinata dall’art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche intervenute e della deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute
Articolo 18
Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
La materia è regolamentata per l’intero dall’art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche intervenute e della deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute
Sezione IV
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Articolo 19
Comunicazione
1) La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di La Maddalena a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all’art. 19 comma 2 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196.
2) Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
CAPO IV
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Articolo 20
Tutela
1) Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche intervenute
2) In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche intervenute, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.
Articolo 21
Disposizione generale
Copia del presente Regolamento dovrà essere depositato presso la Segreteria Comando della Polizia Locale di La Maddalena a disposizione del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
CAPO V
MODIFICHE
Articolo 22
Modifiche regolamentari
I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di revisione normativa in materia di trattamento dei dati personali e in materia di videosorveglianza da parte del Consiglio Comunale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA -
I commenti sono disabilitati